Il bonus sicurezza consiste in una detrazione fiscale del 50% dell’Irpef per l’acquisto e l’installazione di sistemi di antifurto e videosorveglianza a tutela della propria abitazione. Si tratta di un’agevolazione confermata anche per tutto il 2018 attraverso una proroga contenuta nella legge di stabilità , con lo scopo di prevenire le attività criminali e favorire la sicurezza dei cittadini.
Il bonus sicurezza, infatti, viene concesso al fine di prevenire “atti illeciti” da parte di terzi. Gli atti illeciti sono quelli aventi rilievo penale in quanto lesivi di diritti giuridicamente protetti. Rientrano in questa fattispecie i furti, le aggressioni, i sequestri di persona.
Il bonus sicurezza, conosciuto anche come bonus videosorveglianza, è stato introdotto nel 2016 sotto forma di credito d’imposta al 100% a favore dei cittadini che avevano installato impianti di videosorveglianza o stipulato contratti con istituti di vigilanza privata. A partire dal 2017, e anche per tutto il 2018, quest’agevolazione rientra nelle detrazioni incluse nel bonus ristrutturazione.
Ma in cosa consiste concretamente il bonus sicurezza 2018? Quali sono i requisiti necessari per richiederlo e a quanto ammontano esattamente gli sgravi previsti? In questa guida troverai tutte le indicazioni utili per usufruire del bonus fiscale 2018 per l’installazione di sistemi di antifurto e videosorveglianza.
Bonus sicurezza: i beneficiari dell’agevolazione
Partiamo dai soggetti aventi diritto alla detrazione Irpef del 50%. Il bonus sicurezza spetta esclusivamente ai privati cittadini assoggettati al regime Irpef, che nel corso del 2018 abbiano installato, aggiornato o ampliato i sistemi di videosorveglianza e allarme antintrusione a tutela delle proprie abitazioni.
In particolare, secondo quanto previsto dalla guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare della riduzione d’imposta:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016
Per le ultime 4 categorie elencate (familiare convivente, coniuge separato, componente dell’unione civile e convivente more uxorio), è richiesta la partecipazione alle spese sostenute e l’intestazione dei relativi bonifici e fatture.
A partire da quest’anno, le agevolazioni previste nel bonus sicurezza sono state estese anche agli Istituti autonomi per le case popolari, a prescindere dall’effettiva denominazione, e a tutti gli altri enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti.
Bonus sicurezza: le spese ammesse
Come detto, il bonus videosorveglianza viene erogato per tutte quelle spese effettuate con la finalità di proteggere la propria casa dai ladri.
Le spese detraibili comprendono i costi sostenuti per l’acquisto o l’ammodernamento sia delle cosiddette difese passive che di quelle attive. Le prime sono di tipo strutturale, e hanno lo scopo frapporre una barriera protettiva contro i ladri. Le difese attive invece sono costituite da quei sistemi elettronici che si attivano in caso d’intrusione (allarmi e videocamere collegate con istituti di vigilanza).
Secondo quanto riportato dalla guida proposta dall’Agenzia delle Entrate, le spese che concorrono alla detrazione del 50% sono:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
La novità introdotta nel 2018 consiste nell’aver inserito nel computo totale dei costi detraibili non solo quelli per l’acquisto di beni materiali, ma anche quelli relativi a servizi immateriali quali le prestazioni professionali per sopralluoghi, perizie e consulenze. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le seguenti spese:
- Progettazione impianto di allarme e videosorveglianza
- Sopralluoghi connessi all’ installazione del sistema di videosorveglianza e allarme
- Perizie per installazione impianto di allarme, antifurto e controllo video
- Prestazioni professionali collegate all’allarme di casa
- Acquisto dei materiali necessari all’ impianto di allarme e videosorveglianza
Come funziona concretamente la detrazione fiscale del 50%
Il bonus sicurezza prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute per un importo massimo pari a 96 mila euro. L’agevolazione funziona in questo modo: a partire dall’anno in cui è stata effettuata la spesa, la cifra detraibile viene suddivisa in 10 rate di uguale importo da sottrarre alla quota Irpef dovuta annualmente.
Quindi, ad esempio, una detrazione di 80 mila euro sarà suddivisa in 10 quote di 8 mila euro che saranno sottratte annualmente dall’aliquota Irpef a carico del contribuente. Ribadiamo che lo sgravio fiscale si applica entro il tetto massimo dei 96 mila euro. Le eventuali spese eccedenti non sono oggetto di alcuna detrazione.
È importante sapere che, oltre alla detrazione Irpef al 50%, le spese per gli allarmi e i sistemi di videosorveglianza per la casa godono in parte dell’Iva agevolata al 10%. In particolare, l’aliquota al 10% si applica alla differenza tra i costi totali e la spesa per il bene significativo.
In pratica, l’Iva agevolata al 10% si applica alla sola prestazione professionale, che rappresenta per l’appunto la quota residuale della sottrazione del costo del bene materiale alla spesa complessiva.
Facciamo un esempio chiarificatore. Nell’ipotesi in cui un impianto di videosorveglianza costi 5 mila euro e 3 mila euro sia il costo della prestazione lavorativa per il montaggio e la messa a punto delle telecamere, avremo una spesa complessiva di 8 mila euro.
L’Iva agevolata al 10% si applica alla quota risultante dalla differenza tra il costo totale (8 mila euro) e il prezzo del bene significativo (telecamere di videosorveglianza: 5 mila euro). Quindi su questa cifra, pari a 3 mila euro, dovremo calcolare l’Iva al 10%, mentre sul valore residuo del bene significativo (5 mila – 3 mila = 2 mila euro) pagheremo l’Iva al 22%.
Requisiti fondamentali per usufruire del bonus sicurezza
Un’altra indicazione importante riguarda i requisiti richiesti per ottenere il bonus fiscale del 50%. A tal proposito, gli aspetti principali da tenere in considerazione, pena la perdita del diritto all’agevolazione, sono i seguenti:
- L’installazione dell’impianto d’allarme o delle telecamere deve essere effettuata da professionisti del settore
- Il pagamento deve essere erogato attraverso bonifico parlante
Questo requisito è assolutamente essenziale e a tal proposito la normativa non ammette errori di sorta. Se il bonifico viene compilato in modo errato, chi lo ha effettuato non può correggerlo, ma è costretto a farne un altro.
Si dovrà emettere una nota di credito per chiedere all’impresa beneficiaria del pagamento la restituzione di quanto versato in virtù del bonifico errato. In caso di un’impresa disonesta, si corre il rischio di effettuare lo stesso pagamento per due volte. Ma cos’è esattamente un bonifico parlante e in cosa si differenzia da un bonifico ordinario?
Un bonifico parlante è un ordine di pagamento che riporta tutte le informazioni richieste dalla legge. Nel caso del bonus sicurezza, bisognerà riportare:
- Gli estremi della persona che effettua il pagamento (che deve essere la stessa che chiede la detrazione) e a cui sono intestate le fatture (nome, cognome, codice fiscale)
- Nella causale bisogna specificare chiaramente gli estremi della fattura che è stata emessa dalla ditta che ha eseguito i lavori
- La causale deve riportare il riferimento di legge, dichiarando espressamente che il pagamento viene effettuato ai sensi dell’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- nella dichiarazione dei redditi occorre riportare la spesa sostenuta e indicare i dati catastali dell’immobile dove è stato installato l’impianto
- bisogna conservare tutti i documenti relativi ai lavori
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